Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1396 del 26 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di fermo, gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga; infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato del Gip che aveva desunto l'esistenza del pericolo di fuga dalla valutazione congiunta della gravità del reato e della vicinanza e scarsa vigilanza del confine con la Slovenia).

(massima n. 2)

La trattazione del ricorso avverso la convalida del fermo o dell'arresto deve avvenire nelle forme di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p.; infatti l'art. 391 stesso codice, nel regolare l'istituto della convalida, si limita a prevedere la possibilità del ricorso, senza alcun richiamo alle forme da osservare, donde l'applicabilità della disciplina generale, stabilita dalle norme succitate, e non di quella, di cui all'art. 311 c.p.p., fissata invece per le misure cautelari.

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