Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6924 del 16 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fermo di indiziato di delitto, non deve confondersi l'atto di chi si allontana dal luogo in cui è stato consumato il reato, con il “pericolo di fuga” che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l'indiziato non è stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi “specifici”, ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti dei quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga (sicché deve escludersene la configurabilità solo perché un coindagato si sia già sottratto alle investigazioni); e “concreti”, sicché non può essere meramente ipotizzato né ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, perché quest'ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo (in relazione alle pene edittali previste ed all'oggetto del reato), non elemento che di per sé configuri la probabilità di fuga.

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