Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1603 del 14 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La ratio del secondo comma dell'art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell'arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell'operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi di polizia. (La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l'arresto, assumendo che il triplice «passaggio di mano» dell'imputato faceva dubitare della flagranza).

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