Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1314 del 13 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna.

(massima n. 2)

Per la sussistenza dello stato di quasi flagranza, in caso di fuga dell'autore del fatto criminoso, occorre che l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria inizi subito dopo il reato, senza che occorra che si concluda entro brevissimo tempo, potendosi anche protrarre per alcuni giorni e dovendosi tenere conto pure del tempo materiale strettamente necessario alla P.G. per giungere sul posto e per mettersi, sulla base di precise indicazioni, sulle tracce evidenti dell'autore del reato o di chi appaia tale.

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