Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1350 del 13 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto č affidato in via esclusiva al giudice di merito, come č dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali «subito dopo» o «immediatamente prima», e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non č censurabile in sede di legittimitą. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, č stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato «con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attivitą di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti»).

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