Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5508 del 23 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all'art. 382, comma 2, c.p.p. — secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato «immediatamente prima» — va intesa nel senso che debba esistere una stretta connessione temporale fra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un'azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso. Fermo restando pertanto che l'intervallo temporale tra fatto e sorpresa in flagranza, pur non potendo essere aprioristicamente determinato in base ad un criterio di carattere generale, deve comunque essere di breve entità, è obbligo del giudice della convalida verificare di volta in volta in concreto se gli eventi — commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce — si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità.

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