(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza l'apprezzamento sul tempo decorso tra la commissione del fatto e l'arresto č affidato in via esclusiva al giudice di merito e, qualora correttamente motivato, non censurabile in sede di legittimitā; pertanto, in caso di reato di natura permanente, puō riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando č decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attivitā di indagine dirette a rintracciare il responsabile. (Fattispecie in cui nel caso di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l'arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non aveva fatto venir meno l'attualitā del reato).