Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2873 del 27 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della riconoscibilitą dello stato di «quasi flagranza», il concetto di «inseguimento» comprende non solo quello in senso stretto, correlato all'autonoma iniziativa della polizia giudiziaria che direttamente ha avuto percezione del fatto, ma anche l'azione che viene subito intrapresa, su segnalazione della persona offesa o di terzi presenti, per raggiungere il soggetto da arrestare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto sussistente lo stato di quasi flagranza in un caso in cui l'autore del fatto, all'esito di «immediate e ininterrotte ricerche«, condotte sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa, era stato arrestato, dopo circa due ore e un quarto, all'atto in cui faceva ritorno alla sua abitazione, venendo subito dopo riconosciuto dalla stessa persona offesa.

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