Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8039 del 2 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arresto, la nozione di «quasi flagranza» di cui all'articolo 382 del c.p.p. non va intesa «rigidamente» e, comunque, avendo riguardo esclusivamente, al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciņ in quanto la previsione dell'arresto di chi č «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» trova fondamento nell'evidenza di un legame materiale della persona con il fatto, tale da autorizzare a ritenerne la sorpresa consecutiva alla commissione del reato, secondo l'economia del comportamento umano. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio l'ordinanza che non aveva convalidato l'arresto dell'indagato per furto aggravato in abitazione avendo riguardo al solo «notevole» lasso temporale intercorso dalla commissione del fatto: nella specie, oltre tre ore).

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