Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28540 del 26 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 381 c.p.p. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravitą del fatto o della pericolositą del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la motivazione sulla gravitą del fatto, per il reato di cui all'art. 166 c.p.m.p., nel comportamento di un militare al quale era stato ingiunto di consegnare l'arma in dotazione, in costanza di aspettativa per motivi elettorali, e non vi aveva ottemperato, mentre aveva ritenuto privo di motivazione il giudizio di pericolositą basato su informative non documentate).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.