Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34151 del 6 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l'indagato, introducendosi nell'immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilitą mediante l'arbitraria disposizione «in atto» al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

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