Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1555 del 3 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 381, ultimo comma del nuovo codice di procedura penale, con lo stabilire che, in caso di reato per cui č previsto l'arresto facoltativo in flagranza, si procede all'arresto soltanto se la misura č giustificata dalla gravitā del fatto ovvero dalla pericolositā del soggetto desunta dalla sua personalitā e dalle circostanze del fatto, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che determinano la scelta, essendo sufficiente che l'autoritā giudiziaria venga posta in grado di verificare dall'integrale contesto descrittivo che procede o segue la coercizione ovvero da atti ad esso complementari le ragioni che hanno determinato l'arresto e, quindi, l'osservanza dei parametri indicati da detta disposizione. Il tutto, del resto, conformemente alla natura non di provvedimento ma di atto materiale che contrassegna l'operazione della polizia giudiziaria.

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