Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40714 del 15 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di «fatto nuovo» prevista dall'art. 518 c.p.p., bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall'art. 517 c.p.p.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di nuova contestazione in udienza, ex art. 517 c.p.p., di reato concorrente (art. 12, comma 1, lett. b, c.p.p.) non è configurabile la violazione dell'art. 555 (ora 552), comma 2 c.p.p. e del diritto di difesa per impossibilità di rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., trattandosi di disposizioni che hanno lo scopo di consentire alla persona soggetta a indagini la presentazione di tempestive difese atte ad evitare il dibattimento e che non possono trovare applicazione nel corso di un dibattimento legittimamente instaurato. (Fattispecie di contestazione suppletiva del reato di violazione dei sigilli, ex art. 349 c.p., nel corso di processo per reati di natura edilizia).

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