Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2477 del 20 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 192 comma 3 del nuovo codice di procedura penale, che impone di valutare la chiamata di correo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilitā, č di immediata applicazione anche nel giudizio di Cassazione, pure per quei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Pertanto la Corte di cassazione ha l'obbligo di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se di data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di qualsivoglia riscontro esterno. Le dichiarazioni rese da coimputato del medesimo reato (o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 lett. b c.p.p.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilitā su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilitā.

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