Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10445 del 16 marzo 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) c.p.p., č ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicitą di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.

(massima n. 2)

La sopravvenuta irreperibilitą di colui che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non presuppone necessariamente la volontarietą del suo allontanamento, che deve invece essere oggetto di autonoma valutazione ai fini del riconoscimento della situazione di sopravvenuta impossibilitą di ripetizione in grado di giustificare la lettura delle precedenti dichiarazioni.

(massima n. 3)

Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e pił grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.

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