Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1751 del 11 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste alcun divieto di documentazione e di utilizzazione dei risultati dell'individuazione di persone e di cose operata dal P.M. per l'immediata prosecuzione delle indagini. Conseguentemente, i risultati di detta attivitą, inseriti nel fascicolo del P.M. possono essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari, essere valutati dal Gip in sede di udienza preliminare, costituire prova in sede di giudizio abbreviato e, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal P.M., essere introdotte nell'istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni nell'esame testimoniale.

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