Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5265 del 6 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest'ultima, invero, costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l'identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva.

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