Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1397 del 5 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza.

(massima n. 2)

L'omesso o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro di polizia giudiziaria non incide sulla legittimità dell'atto. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la inesistenza del verbale di sequestro di armi, il cui contenuto era rifluito nel verbale di arresto degli imputati, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

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