Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6594 del 11 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento č stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.

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