Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6504 del 2 giugno 2000

(4 massime)

(massima n. 1)

È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p. - respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 c.p.p. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 c.p., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice).

(massima n. 2)

Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.

(massima n. 3)

L'irripetibilità va valutata in relazione al contenuto dell'atto, e non al documento che dà atto di quella attività, e deve rappresentare un connotato originario dello stesso, che cioè, in quanto irripetibile, non può essere ripetuto al dibattimento; costituiscono pertanto atto irripetibile le annotazioni di polizia giudiziaria e cioè i documenti sui quali vengono annotate giornalmente le condotte criminose osservate nel corso delle indagini. (Fattispecie in cui sono state ritenute acquisibili agi atti del dibattimento le annotazioni relative ad osservazioni compiute dalla P.G. al tavolo dello chemin de fer).

(massima n. 4)

La consultazione da parte del testimone di documenti dal medesimo redatti, prevista dall'art. 499, comma 5, c.p.p., deve essere soltanto aiuto alla memoria e non può pertanto sostituirsi completamente al ricordo, risolvendosi, sostanzialmente, nel ricordo di avere scritto. (Fattispecie di annullamento con rinvio in cui la Suprema Corte ha osservato che non c'è prova testimoniale se il teste, nella specie agente di polizia giudiziaria, dopo aver consultato documenti da lui redatti, costituiti dalle annotazioni di osservazioni giornaliere di gioco d'azzardo, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato).

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