Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1444 del 15 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Le relazioni di servizio redatte da un agente infiltrato in una organizzazione criminale sono utilizzabili anche nella parte in cui riferiscono in forma di citazione testuale le dichiarazioni rese dai presenti poiché dell'attivitą svolta la polizia giudiziaria deve rendere conto, a norma dell'art. 357, comma 1, c.p.p., «secondo le modalitą ritenute idonee ai fini delle indagini» e non č possibile prendere nota di attivitą consistite in simulate trattative se non riferendone l'andamento. D'altro canto le dichiarazioni riportate sono solo in via indiretta e inconsapevole rivolte ad un agente di polizia giudiziaria il quale, anche per la salvaguardia della propria incolumitą personale, deve tenere celata tale qualitą e non potrebbe in nessun modo procedere alla verbalizzazione nelle forme di rito.

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