Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2399 del 21 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di utilizzabilità delle relazioni di servizio degli agenti c.d. infiltrati, a norma dell'articolo 357, primo comma, c.p.p. la polizia giudiziaria deve annotare «secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche se sommariamente, tutte le attività svolte», non potendosi prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non mediante riferimento riportato, il più esatto possibile, dei colloqui sostanzianti le trattative. Ne consegue che la mancata verbalizzazione non infirma la valenza probatoria e l'utilizzabilità delle annotazioni sia perché nel sistema di legge esse sono prioritariamente destinate ad illustrare le attività svolte, sia perché le circostanze e le frasi eventualmente riportate non sono dichiarazioni vere e proprie, non essendo state profferite, se non in via mediata indiretta ed inconsapevole, alla polizia giudiziaria, sia perché la verbalizzazione nelle forme di legge è all'evidenza incompatibile con l'attività di un agente infiltrato, che deve mantenere il segreto sulla propria qualifica reale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.