Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7605 del 15 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La redazione del verbale, nelle forme di cui all'art. 373 c.p.p., imposta per numerosi atti, fra cui le Ģinformazioni assunte, a norma dell'art. 351, nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fattoģ, dall'art. 357, comma secondo, lett. c), non č prescritta a pena di nullitā. Il principio di tassativitā delle nullitā esclude, pertanto, che la violazione di tale norma impedisca l'utilizzazione dell'atto, qualora ne sia ugualmente consentita l'individuazione.

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