Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1343 del 4 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.p., qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltą di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce ed i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. b) c.p.p. ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. Il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilitą di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato. (La Suprema Corte ha osservato: «D'altra parte appare evidente che nel caso in esame, trattandosi di accertamento cosiddetto “a sorpresa”, il preventivo avviso all'interessato avrebbe reso inutile l'accertamento stesso).

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