Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41178 del 10 dicembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero deve motivare il relativo provvedimento solo ove si discosti dalle ragioni indicate dalla polizia giudiziaria; qualora, invece, dette ragioni siano ritenute, anche implicitamente, corrette, è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tale ipotesi, sussiste la violazione dei diritti della difesa la quale è garantita dalla consegna del verbale redatto dalla polizia e dalla notifica della copia del decreto del pubblico ministero.

(massima n. 2)

In tema di sequestro probatorio, non è necessario, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato, offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, con la conseguenza che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro e di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo, a tal fine, necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio.

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