Cassazione penale Sez. III sentenza n. 59 del 8 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invaliditā la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell'esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell'atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.