Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11431 del 17 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (artt. 431, lettera b, c.p.p. e 223, comma 3, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 c.p.p.).

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