Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5430 del 16 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora il pubblico ministero convalidi la perquisizione ed il conseguente sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il provvedimento così emanato, impugnabile con la richiesta di riesame, costituisce un autonomo titolo del vincolo materiale sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi dell'attività di rintraccio ed apprensione del corpo del reato compiuta dalla polizia giudiziaria.

(massima n. 2)

Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione — in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali — possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.

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