Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2109 del 29 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 28, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) attribuisce espressamente solo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia; lo stesso articolo (comma 5) attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria — che si individuano sulla scorta dell'art. 27, comma 1, lettere a) e b) stessa legge — solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso provvedimento del Gip di restituzione di fucile sequestrato sul presupposto della mancanza in capo agli agenti — guardie dipendenti della Associazione Nazionale Rangers d'Italia — delle funzioni di P.G.).

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