Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4523 del 27 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p. dev'essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attivitą che si concreta non solo nel compimento di attivitą materiali richiedenti un certo grado, pił o meno elevato, di capacitą tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attivitą. Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie č stata annullata l'ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l'estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).

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