Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1235 del 1 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), ma anche dopo tale comunicazione (art. 348 c.p.p.), giacché essa — oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. — ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art. 348 primo comma c.p.p. (Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M.).

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