Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6712 del 16 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, una volta intervenuto il Pubblico Ministero, deve compiere non solo gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la “notitia criminis”, non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l'art. 348, comma primo, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. (Fattispecie in cui la P.G. ha provveduto ad acquisire valutazioni circa una supposta contraffazione di marchi, servendosi all'uopo di persone esperte nel settore. La S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha, tra l'altro, escluso l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo, disposto dal P.M. anche sulla base dell'operato della P.G.).

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