Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7083 del 16 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poiché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, c.p.p.); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art. 511, comma 1, c.p.p.), essendo utilizzabile come fonte di prova. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112).

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