Cassazione penale Sez. Unite ordinanza n. 30326 del 11 settembre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Dall'operazione di qualificazione va distinto il fenomeno della “conversione” in senso tecnico del negozio giuridico processuale: a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli artt. 569, commi 2 e 3, e 580 c.p.p.

(massima n. 2)

La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.

(massima n. 3)

Se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito — prescindendo da qualsiasi indagine valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto, cioè, di errore-ostativo o di scelta deliberata — deve limitarsi semplicemente, a norma della regula iuris dettata dall'art. 568, comma 5, c.p.p., a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all'atto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente. Tale fenomeno è dommaticamente inquadrabile nella categoria dell'esatta qualificazione giuridica dell'atto, ed il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione.

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