Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4404 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 c.p.p. prevede che dette spese, in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).

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