Cassazione penale Sez. VII sentenza n. 30256 del 12 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di etą minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.