Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10585 del 3 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, detto ostacolo non può ritenersi persistente, e quindi non può ritenersi precluso l'esercizio dell'azione penale dal fatto che il reato, denunciato come perseguibile di ufficio, risulti, all'esito di più approfondite valutazioni da parte del giudice, perseguibile a querela. (In motivazione, peraltro, la Corte ha affermato la necessità inderogabile, in situazioni del genere, di un'indagine sull'effettiva volontà della parte offesa, desumibile, tra l'altro, dal suo atteggiarsi rispetto al processo, con la conseguenza — nel caso di specie — che la avvenuta costituzione di parte civile si configura come coerente esplicazione di volontà preesistente e persistente in ordine alla richiesta di punizione del responsabile del reato).

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