Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2193 del 15 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo del pubblico ministero di provvedere «immediatamente» alle iscrizioni previste dall'art. 335, comma 1, c.p.p. puņ ritenersi ritualmente adempiuto, posto che il concetto di «immediatezza» non implica la rigiditą di un termine correlato a ore o a giorni, pur quando l'iscrizione, anche per la presenza di giorni festivi, sia differita di un giorno rispetto alla data di effettiva conosenza dei fatti da parte dello stesso pubblico ministero. Solo abnormi e ingiustificati ritardi nell'effettuazione delle iscrizioni in questione potrebbero (al di lą di profili di responsabilitą interna dell'ufficio), dar luogo ad illegittimitą delle iscrizioni stesse, con riferimento alla loro data. (Principi affermati in relazione alla verifica dell'avvenuta scadenza o meno del termine per le indagini preliminari fissato dall'art. 405 c.p.p.)

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