Cassazione civile Sez. II sentenza n. 511 del 18 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 500 (recte: 550) c.c. (cosiddetta cautela sociniana) — la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima — configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto — cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile — ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili. L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza, con cui il giudice di merito aveva accolto l'azione di riduzione esperita da legittimario — coniuge del de cuius — al quale il testatore aveva destinato alcuni beni in piena proprietà ed inoltre l'usufrutto di tutti gli altri beni, perché non erano state valutate, come fatto potenzialmente idoneo ad esprimere la scelta in questione, le circostanze relative al possesso e godimento esclusivo da parte dell'attore degli immobili costituenti l'asse ereditario).

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