Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26754 del 2 luglio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pure consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi.

(massima n. 2)

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., la presentazione della merce alla dogana per l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l'elemento oggettivo del reato.

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