Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1664 del 23 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l'istanza di riesame (dieci giorni) decorre — a pena di inammissibilità — dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la modifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.

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