Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1591 del 21 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora avverso un provvedimento di sequestro preventivo venga proposta richiesta di riesame, spetta all'interessato dimostrare la tempestivitą della sua istanza e, ai fini del raggiungimento della relativa prova, non sono sufficienti meri argomenti preventivi o induttivi, non suffragati da alcun elemento oggettivo, vertendosi nell'ambito della perentorietą e tassativitą dei termini di impugnativa, sottratta a qualsiasi potere discrezionale del giudice.

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