Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1191 del 15 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che lo ha disposto o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 324 comma primo c.p.p.). Si tratta di termini alternativi, nel senso che il termine decorre dall'esecuzione del provvedimento quando essa č effettuata alla presenza di chi č legittimato al riesame (chiunque vi abbia interesse, ex art. 318 c.p.p., nel sequestro conservativo; le persone indicate negli artt. 257, 321 e 355 stesso codice nei sequestri probatorio, preventivo o di polizia giudiziaria) e dalla data di conoscenza dell'avvenuto sequestro negli altri casi: data che varia a seconda che si tratti di interessati a cui il provvedimento debba essere notificato ovvero di interessati che ne possano venire a conoscenza solo in altro modo (come ad esempio tutte le ipotesi di sequestri presso terzi). Ne consegue che il giudice deve individuare il dies a quo di decorrenza del termine nei casi in cui il ricorrente non sia stato presente all'esecuzione del sequestro ed indichi una diversa data di conoscenza.

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