Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29493 del 14 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro; in questa seconda ipotesi si deve fare riferimento non alla data in cui l'interessato viene «comunque» a conoscenza dell'avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del «sequestro convalidato», in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo ove siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida ed essendo inconcepibile che il termine per una impugnativa decorra da una data anteriore a quello del provvedimento da impugnare.

(massima n. 2)

In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l'art. 355, terzo comma, c.p.p. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del secondo comma dello stesso articolo, soltanto nei confronti della «persona alla quale le cose sono state sequestrate». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 324 c.p.p. dalla data di notifica del decreto di convalida al difensore). .

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