Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2314 del 16 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 583 c.p.p. non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il comma 1 dell'art. 324 stesso codice dispone che la richiesta di riesame č presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il comma 2 rinvia, quanto alle forme relative, all'art. 582, e non anche all'art. 583: mancato richiamo, questo, che trova la sua ratio, nell'urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall'interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevitā dei termini, fissati dai commi 3 e 5 dell'art. 324 citato. (Fattispecie in tema di asserita tempestiva spedizione, a mezzo raccomandata, dell'istanza di riesame).

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