Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45795 del 26 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, secondo comma, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, quarto comma, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.

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