Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3713 del 19 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di misure cautelari reali, in sede sia di giudizio di riesame che di legittimità sull'adottata misura cautelare reale, non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari. Ed invero, la misura cautelare reale attiene a «cose» che vengono rappresentate con un tasso di «pericolosità», collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro — volto a limitare la «libera disponibilità» delle stesse — prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un thema decidendi coinvolgente l'oggetto del procedimento principale.

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