Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39071 del 2 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame avverso provvedimento applicativo di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., l'interessato è tenuto a provare la tempestività del gravame rispetto al termine di 10 giorni di cui al comma 1 del citato art. 324 solo nell'ipotesi che esso sia stato proposto dopo il decorso di detto termine dall'esecuzione del provvedimento e debbasi quindi fare riferimento alla eventuale diversa data in cui l'esecuzione sia giunta a conoscenza dello stesso interessato.

(massima n. 2)

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del tribunale, che ne fa richiesta, dell'autorità procedente, tenuta ad ottemperarvi nel termine di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all'onere di provare la tempestività dell'impugnativa).

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