Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35104 del 4 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia del provvedimento che dispone il vincolo, devono essere dedotte avanti all'autoritą procedente e non possono essere prese in esame in sede di legittimitą, non potendosi estendere alle misure reali la diversa soluzione adottata per le misure cautelari personali che deriva dal favor libertatis (fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto nel giudizio di legittimitą la perdita di efficacia del sequestro probatorio, essendo intervenuta la decisione del riesame oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti).

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