Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1552 del 29 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p., con il quale l'autoritā giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, non č esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassativitā. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, č esperibile invece, avverso di essa — ex art. 263, comma 5, c.p.p. — da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al Gip in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.